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[1]I detentori di oli usati sono obbligati a vendere gli oli agli stabilimenti di rigenerazione, a meno che non preferiscono di incaricare gli stabilimenti stessi a rigenerare gli oli per loro conto.
[2]Il prezzo di vendita dell'olio usato allo stabilimento di rigenerazione ed il compenso per la rigenerazione per conto di terzi saranno fissati, in mancanza di accordo fra le parti, dal Ministro per le corporazioni.
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 8 luglio 1950
