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[1]Gli oli usati, di cui all'articolo precedente, debbono essere tenuti presso gli stessi locali di raccolta a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione autorizzati, previo controllo della loro attrezzatura tecnica, dal Ministero delle corporazioni.
[2]Gli oli suddetti debbono essere tenuti separati a seconda delle loro originarie caratteristiche d'impiego o non debbono essere, all'atto e dopo la raccolta, mescolati con acqua, con grassi ed in genere con sostanze estranee.
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 8 luglio 1950
