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[1]Gli Enti ed Aziende indicate nel presente articolo, che consumano oli minerali lubrificanti ed isolanti, hanno l'obbligo di raccogliere, conservare e destinare alla rigenerazione gli oli usati.
[2]Tale obbligo incombe:
- a)alle Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b)agli Enti pubblici;
- c)alle Aziende private che gestiscono stabilimenti industriali, alle imprese di trasporti marittimi e di navigazione interna, terrestri ed aerei, alle imprese agricole e alle imprese di macchine che lavorino per conto di terzi, sempre che consumino mensilmente in media oltre 50 chilogrammi di oli lubrificanti ed isolanti;
- d)alle autorimesse, alle officine di riparazione di autoveicoli, alle filiali ed agenzie concessionarie di Societa' costruttrici di automobili ed agli esercenti posti di rifornimento di oli in quanto effettuino il cambio dell'olio nei motori, a condizione che ricavino mensilmente oltre 40 chilogrammi di oli lubrificanti usati e senza pregiudizio dei diritti dei proprietari degli autoveicoli.
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 8 luglio 1950
