Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1941 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Sui titoli presentati dai candidati per dimostrare la loro idoneita' alla iscrizione, ai sensi della presente legge, giudichera' una Commissione, nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, composta di sette membri, di cui due scelti fra i docenti nelle Facolta' di architettura in rappresentanza di queste; tre designati dal Sindacato nazionale fascista degli architetti fra i professionisti iscritti negli Albi degli architetti e nei Sindacati di categoria; uno designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, e di un magistrato di grado non inferiore al 4°, designato dal Ministro per la grazia e giustizia, che avra' le funzioni di presidente.
[2]Oltre che sull'esame dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, la Commissione basera' il suo giudizio anche su una prova grafica ed orale alla quale i candidati dovranno sottoporsi.
[3]Per la validita' delle adunanze della Commissione occorrera' la presenza di almeno cinque componenti, compreso il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
[4]Il giudizio favorevole della Commissione conferisce il diritto alla Iscrizione nell'Albo degli architetti (salvo il possesso degli altri requisiti previsti dai regolamenti professionali), e il diritto all'uso del titolo di architetto.
Testo in vigore dal 19 giugno 1941 al 9 maggio 2025
