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[1]Possono richiedere la iscrizione nell'Albo degli architetti i professori di disegno architettonico, licenziati entra il 31 dicembre 1927-VI dalle Accademie o dagli Istituti di belle arti, i quali:
- a)non abbiano gia' presentato domanda di iscrizione nell'Albo degli architetti, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395;
- b)abbiano ricevuto e lodevolmente svolto incarichi relativi all'oggetto della professione di architetto, od eseguito perizie, ai sensi dell'art. 56 del R. decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2537;
- c)abbiano svolto per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, attivita' rientrante nella materia che forma oggetto della professione di architetto, in collaborazione con un ingegnere o architetto legalmente esercente;
- d)siano stati chiamati a comporre commissioni o consulte ministeriali in materia di edilizia o di urbanistica.
[2]I candidati alla iscrizione debbono possedere congiuntamente tutti i requisiti sopra elencati.
Testo in vigore dal 19 giugno 1941 al 9 maggio 2025
