Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 marzo 1994 al 23 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

((1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1)) Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilita' del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita.

Testo in vigore dal 19 marzo 1994 al 23 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1991 al 19 marzo 1994. 6 parole tolte, 20 parole aggiunte.

aggiunto: 1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non tolto: riproduca in lingua italiana e in aggiunto: riporti, in forme chiaramente visibili e leggibiliaggiunto: , le indicazioni di cui all'articolo 1tolto: .aggiunto: , secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-04-10;126~art2 · fonte del testo

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