Art. 1 — Informazione del consumatore

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I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:

  • a)alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • b)al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunita' economica europea;
  • c)all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  • d)ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • e)alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o piu' indicazioni di cui al comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. I prodotti e le confezioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali la vigente normativa impone di riportare indicazioni per l'informazione del consumatore devono riportare le medesime indicazioni in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili.

Testo in vigore dal 16 aprile 1991 al 19 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;126~art1 · fonte del testo

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