Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le «centrali del latte» sono istituite e gestite nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica.
[2]La loro istituzione - sulla richiesta del Comune o dei Comuni interessati - e' subordinata ad apposito «nulla osta» del Ministero dell'interno che lo rilascia, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e con quello delle corporazioni, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al successivo art. 10.
Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008
