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[1]La vigilanza sanitaria ed il controllo di tutte le operazioni tecniche, che si compiono nelle «centrali», spettano al Comune, il quale vi provvede con proprio personale idoneo, in base a norme deliberate dal podesta' ed approvate dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Restano salve, in ogni caso, le attribuzioni in materia dell'ufficiale sanitario.

[2]Le spese ditale vigilanza e controllo sono a carico del concessionario.

Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-06-16;851~art15 · fonte del testo

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