Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La vigilanza sanitaria ed il controllo di tutte le operazioni tecniche, che si compiono nelle «centrali», spettano al Comune, il quale vi provvede con proprio personale idoneo, in base a norme deliberate dal podesta' ed approvate dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Restano salve, in ogni caso, le attribuzioni in materia dell'ufficiale sanitario.
[2]Le spese ditale vigilanza e controllo sono a carico del concessionario.
Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008
