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Il latte lavorato dalle «centrali» deve essere posto in vendita o comunque consegnato ai consumatori in recipienti a chiusura ermetica che garantisca da facili manomissioni il contenuto, e che sia munita dei necessari contrassegni attestanti la provenienza del latte.
Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008
