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[1]Nei Comuni dove esiste la «centrale», il prefetto, su proposta del podesta' o del presidente del Consorzio, determina con suo decreto il perimetro della zona urbana, entro la quale e' vietata la introduzione e la vendita del latte, che non sia di pertinenza della «centrale» ad eccezione del latte crudo, di cui sia stata dal podesta', con l'assenso del prefetto, autorizzata la vendita, e di quello di produzione di istituti pubblici a carattere assistenziale, ad essi destinato.
[2]Gl'industriali che, per la lavorazione negli stabilimenti compresi nella zona predetta, hanno bisogno di latte industriale, ove non potessero esserne provvisti dalla «centrale», possono essere autorizzati dal podesta' all'acquisto diretto dai produttori.
Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008
