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Quando il latte trattato dalla «centrale» e proveniente dalla zona di pertinenza, di cui all'articolo 11, risulti insufficente a coprire il consumo locale, l'amministrazione della «centrale» puo' essere autorizzata dal prefetto ad introdurre latte di diversa provenienza, purche' prodotto da vaccherie autorizzate.
Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008
