[1]Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8, il Ministro per le comunicazioni, di sua iniziativa ovvero su richiesta delle autorita' politiche o militari, puo' procedere in qualsiasi momento e senza indennizzo alla sospensione parziale o totale del funzionamento delle stazioni radioelettriche private, quando cio' sia richiesto da motivi attinenti alla tutela dell'ordine nazionale, della sicurezza pubblica o della difesa militare.

[2]Il Ministro per le comunicazioni puo' inoltre disporre, quando ricorrano le condizioni indicate nel comma precedente, la soppressione o la requisizione delle stazioni anzidette.

Testo vigente dal 24 marzo 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art9 · fonte del testo

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