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Miscellanea
Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici
Legge 8 gennaio 1931, n. 234
- Aggiornato al
- 6 febbraio 2016
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1L'obbligo fatto dagli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n.1917…
- Art. 2Colui che a scopo di commercio intenda importare dall'estero apparecchi radioelettrici…
- Art. 3E' vietato eseguire impianti radioelettrici di qualsiasi specie per conto di privati, o…
- Art. 4Agli effetti della presente legge e' considerata stazione radioelettrica privata…
- Art. 5L'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche private sono ammessi soltanto nei seguenti…
- Art. 6Gli apparecchi radioelettrici sia delle stazioni dei concessionari di servizi pubblici…
- Art. 7Tutte le licenze per costruzione, vendita, montaggio, riparazione, impianto ed uso di…
- Art. 8Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per…
- Art. 9Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8, il Ministro per le comunicazioni, di sua…
- Art. 10Le licenze rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge sono valide sino…
- Art. 11Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e…
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13Per quanto concerne le Colonie, e' delegata ai Governatori la facolta' di adottare…
