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Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti gli istituti di incremento ippico e l'Associazione italiana allevatori, determinera' annualmente, per ciascuna circoscrizione, con proprio decreto, la quota da versare, a titolo di rimborso spese, dai richiedenti la autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli stalloni. Il controllo sulla gestione dei fondi derivanti dalle quote anzidette spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui devono essere inviati i rendiconti entro il mese di giugno di ogni anno.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art12 · fonte del testo

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