1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "di un comune della Repubblica", sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
  • b)all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero";
  • c)all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia competente";
  • d)all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: "elettorali dei comuni medesimi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
  • e)all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

Testo vigente dal 5 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459~art23 · fonte del testo

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