Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

A carico della somma stanziata dall'articolo precedente sono autorizzati:

  • a)l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere di presidio a salvaguardia della torre pendente di Pisa che si rendessero necessarie nelle more dello espletamento della procedura di assegnazione e di appalto delle opere definitive;
  • b)l'espletamento del concorso o appalto-concorso, a carattere internazionale, nonche', fino ad un ammontare di lire 300 milioni, l'eventuale corresponsione di premi ai concorrenti e gli eventuali rimborsi di spese, come previsti nel bando;
  • c)la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento nel caso che venga prescelto il concorso di progettazione;
  • d)l'esecuzione delle opere;
  • e)fino all'ammontare di lire 200 milioni, oltre il residuo stanziamento di cui alla legge 19 maggio 1965, n. 506, i rimborsi di spese e i compensi ai componenti le commissioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 della presente legge, da determinarsi, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, nonche' le spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni e atti delle commissioni medesime ed eventualmente anche della commissione gia' costituita ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 19 maggio 1965, numero 506;
  • f)il contributo di cui all'articolo 5 della presente legge.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-10-13;750~art2 · fonte del testo

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