Articolo abrogato dalla l. 17 ottobre 1996, n. 534.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
Articolo abrogato dalla l. 17 ottobre 1996, n. 534.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1980 al 1 gennaio 1997. 297 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella puo' includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscano di contributo finanziario dello Stato, ed e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Condizione per l'iscrizione nella tabella e' che:
tolto: a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;
tolto: b) gli enti svolgano e promuovano attivita' di ricerca;
tolto: c) gli enti svolgano attivita' sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attivita'. Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali. La tabella e' soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalita' di cui al primo comma. La eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha luogo con la legge annuale di bilancio. Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate. Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 1996, N. 534
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-04-02;123~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.