Art. 5 — Eleggibilità a consigliere regionale

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Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' il giorno della elezione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art5 · fonte del testo

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