Art. 20 — Esame della condizione degli eletti
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve esser notificata entro cinque giorni agli interessati. Il Consiglio regionale non puo', ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art20 · fonte del testo
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