Art. 28 — Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unita' minime di intervento. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimita' di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale. ((I piani di recupero sono attuati:

  • a)dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonche' dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
  • b)dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:
  • 1)per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonche', limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;
  • 2)per l'adeguamento delle urbanizzazione;
  • 3)per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unita' minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida puo' essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualemente incluso)). I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

Testo vigente dal 15 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1978 al 15 marzo 1992. 109 parole tolte, 112 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: a) dai proprietari singoli o riuniti in consorziotolto: ; aggiunto: o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonche' dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;

aggiunto: b) dai comuni, aggiunto: direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

tolto: aaggiunto: 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente tolto: di cui al precedente articolo 1, lettera a), anche avvalendosi degli istituti autonomi per le case popolari, nonche', limitatamente agli interventi di rilevante tolto: e preminente interesse pubblico, con interventi diretti tolto: o mediante il convenzionamento con i privati;

tolto: baggiunto: 2) per l'adeguamento delle tolto: urbanizzazioni aggiunto: urbanizzazione;

tolto: caggiunto: 3) per gli interventi da attuaretolto: , mediante esproprio aggiunto: mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffidatolto: , nei confronti dei proprietari delle unita' minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimitolto: . L'esproprio puo' aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unita' minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno. Per i comuni che adottano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente puo' effettuarsi soltanto una volta decorso ilaggiunto: , o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida puo' essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale tolto: ciascun aggiunto: il piano di recupero tolto: approvato viene aggiunto: sia stato eventualemente incluso. I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art28 · fonte del testo

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