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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX e per tutta la durata dell'attuale guerra, per le promozioni degli ufficiali della Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni seguenti:
- a)le promozioni a scelta ordinaria hanno luogo sottoponendo gli ufficiali alla classifica di cui all'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, ma non ai corsi valutativi;
- b)gli esami per la scelta speciale sono sospesi;
- c)si richiedono per le promozioni, i periodi di comando di cui all'art. 14 del R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567, e i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'art. 33 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni;
- d)rimane salvo il titolo alla scelta speciale gia' acquisito alla data anzidetta.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - DI REVEL
[12]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 16 dicembre 2009
