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E' vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita' dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non previste dall'articolo 1. (( COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2005, N. 50)) Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed e' tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicita', nel modo e nei termini stabiliti dall'autorita' sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la sanzione amministrativa e' raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1-bis soggiace alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicita' sanitarie rilasciate dal Ministero della sanita', non potranno essere attribuite finalita' cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialita' medicinali.

Testo in vigore dal 16 aprile 2005 al 6 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2005

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1997 al 16 aprile 2005. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non previste dall'articolo 1. tolto: Quando nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita' dei prodotti cosmetici viene fatto riferimento a prove effettuate su animali, sulla stessa etichetta, nella stessa presentazione alla vendita e nella stessa pubblicita' deve essere chiaramente indicato se il produttore o i suoi fornitori hanno effettuato direttamente o commissionato a terzi tali esperimenti e se essi riguardano il prodotto cosmetico finito oppure i suoi ingredienti o entrambi. aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2005, N. 50 Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art9 · fonte del testo

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