Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204.
Abrogato dal 6 gennaio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204.
Abrogato dal 6 gennaio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1997 al 6 gennaio 2016. 272 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del produttore o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario. La presenza delle indicazioni o delle avvertenze di cui al presente comma non dispensa i responsabili dal rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge. Il Ministro della sanita', tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresi' i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonche', se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione. Con lo stesso decreto vengono altresi' determinate le modalita' da seguire per il prelievo di campioni di cui al successivo articolo 11. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, possono essere dannosi per la salute e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000. Se il fatto e' commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da un terzo a un sesto. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2015, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art7 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.