Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204.
Abrogato dal 6 gennaio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204.
Abrogato dal 6 gennaio 2016
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5 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2002 al 6 gennaio 2016. 377 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II e' tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purche' sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV e' consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati. E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti. 5-bis.COMMA SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 15 FEBBRAIO 2005 aggiunto: 4 DICEMBRE 2015, N. tolto: 50 5-ter.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2005, N. 50 Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con le stesse modalita' possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunita' economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni. Il Ministro della sanita' trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonche' sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti. Ai fini della comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati sulle sperimentazioni su animali, il Ministro della sanita' applica la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. aggiunto: 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art2 · fonte del testo
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