Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
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3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1975 al 27 marzo 2012. 281 parole tolte, 19 parole aggiunte.
tolto: Con effetto dal 1° dicembre 1972 e' fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennita' di funzione di cui all'articolo 8 della presente legge, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalita' per il personale statale. Salvo quanto stabilito dai successivi terzo e quarto comma, restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 365, e 23 dicembre 1970, n. 1054, nonche' le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 187. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 5 MAGGIO 1976aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 187. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Tesoro. Le indennita', i proventi e i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attivita' prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972 saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attivita', del miglioramento economico netto per stipendio e per indennita' di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione della presente legge. Degli avvenuti versamenti sara' data di volta in volta comunicazione all'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dello importo e del titolo delle singole indennita', proventi e compensi percepiti e dei periodi di attivita' cui essi si riferiscono. Il personale che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1 luglio 1972 non e' tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti. aggiunto: 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art11 · fonte del testo
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