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[1]Per la occupazione delle aree private necessarie all'esecuzione del piano di cui all'art. 1 della presente legge, il comune di Treviso procedera' in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
[2]Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali e beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorita' pubbliche saranno presi dal comune di Treviso preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.
Testo in vigore dal 20 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
