Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si provvede: con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero; con un contributo annuale a carico dello Stato di lire 4.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il contributo dello Stato di cui al precedente comma e' ripartito tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, in relazione al numero degli assistibili dagli enti suddetti per effetto della presente legge. All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato per l'intero anno 1969 si provvede con riduzione di lire 4.500 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 1988".

Testo vigente dal 21 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1969 al 21 maggio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160

    Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 1988".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-05-02;302~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari