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[1]La cognizione dei delitti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente spetta al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.
[2]Per gli altri delitti preveduti nella lettera b) dello stesso articolo la competenza spetta al Tribunale ordinario e si procede a giudizio direttissimo.
Testo in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
