Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1940 al 2 dicembre 1942. Leggi il testo vigente →
Quando la circostanza aggravante preveduta nell'articolo 61, n. 5 del Codice penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra:
- a)per i delitti di violenza carnale (articolo 519), di omicidio (articolo 575), di rapina (articolo 628), di estorsione (articolo 629) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articolo 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo si applica la pena di morte;
- b)per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge e' raddoppiata.
Testo in vigore dal 18 giugno 1940 al 2 dicembre 1942
