Art. 2 — Modalità di effettuazione del servizio per il trasporto dei detenuti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1984 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il servizio per il trasporto dei detenuti di cui, al precedente articolo viene effettuato con automezzi dotati di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e dati in uso all'Arma dei carabinieri. Per particolari esigenze sanitarie richiedenti l'uso di automezzi speciali, possono essere usati, ove il Ministero suddetto non ne disponga, quelli del Servizio sanitario nazionale.

Testo in vigore dal 14 aprile 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-04-12;67~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari