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Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto al godimento di pensione o assegno continuativo per la perdita della cittadinanza italiana nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli Uffici provinciali del tesoro richiedono all'interessato, con lettera raccomandata, la produzione del certificato di cittadinanza e provvedono a tutti gli altri accertamenti del caso. Qualora detto certificato non sia presentato entro tre mesi dalla richiesta, il pagamento degli assegni viene sospeso. Le somme eventualmente corrisposte dopo che si e' verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione e dell'assegno sono recuperate nei modi di legge. Nulla e' innovato per quanto concerne il pagamento delle pensioni o assegni e gli accertamenti relativi alla cittadinanza nei confronti dei titolari residenti all'estero.

Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art9 · fonte del testo

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