Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, su domanda degli interessati, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva, la corresponsione, in via provvisoria, alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata.

Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari