Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonche' il certificato di iscrizione. Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato predetto devono essere inviati contemporaneamente alla Ragioneria centrale insieme con i documenti prescritti, non piu' tardi di un mese dalla data della cessazione dal servizio. La Ragioneria centrale provvede all'immediata effettuazione degli adempimenti di sua competenza. Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori materiali o l'illegittimita' dei provvedimenti previsti dal precedente comma, ne da' immediata comunicazione contemporaneamente all'Amministrazione interessata e alla Ragioneria centrale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art4 · fonte del testo
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