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La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo accertati a norma del precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono valutabili soltanto a domanda. Il dipendente che cessi dal servizio prima che sia decorso il termine di cui al precedente comma, la vedova, gli orfani e gli eredi del dipendente stesso devono presentare, a pena di decadenza, la domanda di riscatto o di riconoscimento entro novanta giorni, rispettivamente, dalla cessazione dal servizio o dalla morte del dipendente. Il personale che venga a cessare dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge puo' chiedere il riscatto o il riconoscimento di cui al primo comma fino a novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine decorre dal giorno della morte del dipendente per la vedova, gli orfani e gli eredi. Nulla e' innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedano che la domanda di riscatto e di riconoscimento debba essere presentata entro un termine piu' breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 1 luglio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art2 · fonte del testo

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