Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Fermo l'obbligo della comunicazione previsto dall'art. 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, per il decesso di pensionati o per il matrimonio di vedove od orfane pensionate, gli ufficiali di stato civile e le autorita' anagrafiche sono tenute a dare comunicazioni agli Uffici provinciali del tesoro anche della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensioni o assegni continuativi, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, che risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune.

Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art11 · fonte del testo

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