Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'articolo 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dal seguente: "I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenti agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;35~art1 · fonte del testo

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