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Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, non siano decorsi i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'art. 56 della predetta legge, computati in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente. Il provvedimento e' adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneita' fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento dei periodi di tempo richiamati al comma precedente, computati come indicato nello stesso comma.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-18;160~art2 · fonte del testo

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