Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1935 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →
I conservatori delle ipoteche non procederanno alla trascrizione degli atti previsti nel precedente articolo 1° se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia.
Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 9 dicembre 2000
