Art. 1
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((Alle disposizioni della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sono aggiunte le seguenti: «Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle Provincie di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del prefetto della Provincia. «L'approvazione e' necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva. «In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. «Il prefetto, previo parere dell'Autorita' militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non puo' essere data in difformita' del parere dell'Autorita' militare. Il rifiuto dell'approvazione non e' motivato, ma e' passibile di ricorso in via gerarchica al Governo del Re, che decide, con provvedimento insindacabile)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 gennaio 1937, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 1937, n. 2368, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Gli atti di cui all'art. 1 della legge 3 luglio 1935, n. 1095, nei quali l'Ente di rinascita interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del prefetto della Provincia ne' alle altre formalita', sia della suddetta legge 3 luglio 1935, n. 1095, che della legge 1° giugno 1931, n. 886".
L. 27 novembre 1939, n. 1780
2La L. 27 novembre 1939, n. 1780, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Gli atti di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, nei quali l'Ente interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del prefetto della Provincia ne' alle altre formalita' sia della predetta legge, che della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886".
Testo in vigore dal 17 marzo 1940 al 9 dicembre 2000
