L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarita' formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine puo' essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalita' previste dalla legislazione regionale. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.

Testo vigente dal 18 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136~art21 · fonte del testo

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