Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorieta' alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Testo vigente dal 18 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136~art20 · fonte del testo

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