Art. 11 — Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

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Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilita' delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresi' la facolta', di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97

1

Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' differita al 31 ottobre 2000.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

2

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 81) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 18 agosto 2002

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2000 al 1 gennaio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 81) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136~art11 · fonte del testo

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