Alle operazioni di riunione dei titoli al portatore del Prestito redimibile di cui al precedente art. 1, dei tagli da L. 100 e L. 500, richieste all'Amministrazione del debito pubblico con domande presentate posteriormente alla data del 3 ottobre 1948 e fino al 31 marzo 1950, sono applicabili le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990.

Testo vigente dal 17 novembre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-10-26;811~art3 · fonte del testo

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