Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sopraintende al funzionamento dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni seno assunte dal vicepresidente. Il presidente, designato con votazione a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art7 · fonte del testo

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