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A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile e' permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonche' fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette. E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente. Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma e' punito, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1972 al 30 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art9 · fonte del testo

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