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Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorita' dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

  • a)gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
  • b)i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
  • c)gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorita' in base ai criteri integrati dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente nonche' dell'organica sistemazione;
  • d)le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
  • e)i fabbisogni finanziari. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2 Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1990, n. 253

2

La L. 7 agosto 1990, n. 253 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, e' fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183".

Testo in vigore dal 18 settembre 1990 al 29 aprile 2006

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 settembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1989 al 18 settembre 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 1990, n. 253

    La L. 7 agosto 1990, n. 253 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, e' fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art31 · fonte del testo

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