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Gli ufficiali aventi grado di colonnello, nominati commissari di leva seguito a concorso, non possono beneficiare, per promozione al grado di generale conseguita nella posizione di congedo, di assegni superiori a quelli del grado di colonnello da essi rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, ne' fruire degli assegni relativi al grado di generale di brigata in conseguenza di promozione al grado superiore del colonnello del servizio permanente della stessa arma o servizio che abbia uguale o minore, anzianita'.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1952 al 11 aprile 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;43~art5 · fonte del testo

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