Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota (( navigatore)) di aeroplano o di pilota (( navigatore)) di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano ((brevetto di navigatore militare)) o di pilota (( navigatore)) di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano ((brevetto di navigatore militare)) o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1986 al 1 gennaio 1998. 11 parole aggiunte.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota aggiunto: navigatore di aeroplano o di pilota aggiunto: navigatore di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici … superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano aggiunto: brevetto di navigatore militare o di pilota aggiunto: navigatore di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi … cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano aggiunto: brevetto di navigatore militare o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art9 · fonte del testo

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