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In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge ovvero prosciolti da tale ferma senza aver acquisito il diritto alla pensione normale per anzianita' di servizio, l'Amministrazione, provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento e' a carico del militare ed e' trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art16 · fonte del testo

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